(Art. 9 VAT Act)
1 If supplies under Article 8 paragraph 2 letters c and d VAT Act are made while transporting passengers in border areas that are partly on Swiss territory and partly abroad or are on Lake Constance, and if the place of supply cannot be clearly determined as being on Swiss territory or abroad, the supply is deemed to be made at the place where the person making the supply has its place of business, or a permanent establishment or, in the absence of such a place of business or such a permanent establishment, its domicile or the place from which it works.
2 If the taxable person proves that a supply under paragraph 1 was made abroad, Article 8 paragraph 2 letters c and d VAT Act applies.
8 Inserted by No I of the O of 12 Oct. 2011, in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4739).
(art. 9 LIVA)
1 Le prestazioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere c e d LIVA eseguite nell’ambito del trasporto di persone nella regione di frontiera, parzialmente in territorio svizzero e parzialmente all’estero oppure sul lago di Costanza, e il cui luogo della prestazione non può essere collocato chiaramente in territorio svizzero o estero, sono considerate eseguite nel luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.
2 Se il contribuente prova che una prestazione di cui al capoverso 1 è stata eseguita all’estero, si applica l’articolo 8 capoverso 2 lettera c e d LIVA.
8 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739).
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