1 In order to ensure national economic supply, the Federal Council may conclude international agreements on:
2 It may also introduce economic intervention measures to meet international obligations even if there is no existing domestic supply shortage or threat thereof.
1 Per garantire l’approvvigionamento economico del Paese, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali riguardanti:
2 Per adempiere obblighi internazionali, il Consiglio federale può prendere misure di intervento economico anche se in Svizzera non è sopraggiunta o non è imminente alcuna situazione di grave penuria.
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