In order to comply with international obligations, the Federal Council may set a ceiling for contributions to the guarantee funds incurred on import.
Per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale può stabilire un limite massimo per i contributi al fondo di garanzia riscossi all’importazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.