514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

Art. 32e Disclosing personal data to a state that is not bound by any of the Schengen association agreements

1 Personal data may only be disclosed to third states if they can guarantee an adequate level of data protection.

2 If a third state does not guarantee an adequate level of data protection, personal data may be disclosed in special cases if:

a.
the person concerned has consented beyond any doubt; if the personal data or personality profiles are particularly sensitive, the person must give their explicit consent;
b.
disclosure is necessary to protect the life or physical integrity of the person concerned; or
c.
disclosure is necessary to safeguard overriding public interests or to determine, exercise or assert legal rights in court.

3 Besides the cases mentioned in paragraph 2, personal data may also be disclosed in special cases if sufficient guarantees ensure adequate protection of the person concerned.

4 The Federal Council determines the scope and the terms of the guarantees to be provided.

Art. 32e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione.

2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

a.
la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
b.
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata; o
c.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.