1 A minor may borrow a sports weapon from their shooting club or their legal representative if they can prove that they regularly use this weapon for target shooting and if no impediment under Article 8 paragraph 2 letter b or c applies.
2 The legal representative must notify the reporting office in the minor’s canton of residence about the loan of the weapon within 30 days. The reporting office may also be notified by the club that loaned the weapon providing that the legal representative has knowledge of this notification.
3 The Federal Council regulates the details.
46 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
1 Un minorenne può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresentante legale un’arma da sport se è in grado di dimostrare che con tale arma esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 lettere b o c.
2 Il rappresentante legale deve comunicare, entro 30 giorni, al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio del minorenne la consegna a titolo di prestito dell’arma da sport. Previa informazione del rappresentante legale, la comunicazione può essere effettuata anche dalla società che mette a disposizione l’arma.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
49 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.