1 SECO shall implement this Ordinance.
2 Information on the legislation on war materiel may be obtained from SECO.
(art. 31 LMB)
1 Gli emolumenti per le autorizzazioni ammontano a:
2 Se il rilascio di un’autorizzazione comporta spese straordinarie, gli emolumenti giusta il capoverso 1 lettere a, b, d, f possono essere aumentati al massimo della metà.59
3 Se le autorizzazioni di importazione o di esportazione non sono state utilizzate o lo sono state solo parzialmente oppure se i beni autorizzati sono stati rispediti, gli emolumenti riscossi in eccedenza possono essere rimborsati su domanda e dopo aver dedotto le spese amministrative. La domanda deve essere presentata entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione.
4 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di importazione e di esportazione di materiale bellico destinato all’esercito svizzero, all’UDSC, ai corpi di polizia svizzero e del Liechtenstein o a organizzazioni internazionali o ai loro uffici in Svizzera.60
5 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di transito di:
6 Non è riscosso alcun emolumento per:
7 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200465 sugli emolumenti.66
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
57 Abrogata dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
58 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
62 Abrogata dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
63 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
64 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).
66 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.