514.511 Ordinance of 25 February 1998 on War Material (War Material Ordinance, WMO)

514.511 Ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

Art. 18 Duty of diligence

A person required to maintain records must, prior to handing over materiel or transferring intellectual property including know-how, ascertain by means of official identity documents the personal details and address of the purchaser or contractual party, if these are not already known to him.

Art. 17 Contabilità

1 Sulla fabbricazione, l’acquisto, la vendita, la mediazione o qualsiasi altra forma di commercio di materiale bellico come pure la conclusione di contratti giusta l’articolo 20 LMB deve essere tenuta una contabilità. Essa deve permettere di accertare in ogni momento:

a.
le entrate, le uscite, le scorte di materiale bellico;
b.
i nomi e gli indirizzi dei fornitori, dei clienti e dei contraenti;
c.
le date e gli oggetti delle transazioni commerciali.

2 I documenti seguenti devono poter essere prodotti per dieci anni quali giustificativi contabili:

a.
le fatture dei fornitori;
b.
le copie delle fatture inviate ai clienti e ai contraenti; in caso di pagamento in contanti, una dichiarazione firmata dal cliente con la quale certifica di aver ricevuto la merce;
c.
i contratti inerenti alle transazioni di beni immateriali, «know-how» compreso, concernenti materiale bellico;
d.52
i documenti di trasporto con indicazione dei Paesi di transito.

52 Introdotta dall’appendice 2 n. 2 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.