1 The prosecution and judgement of offences are subject to federal jurisdiction.
2 The federal and cantonal licensing and control authorities, the cantonal and communal police and the customs authorities are obliged to report offences against this Act that they detect or which come to their knowledge in the course of their duties to the Office of the Attorney General of Switzerland.
1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale.
2 Le autorità federali e cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali, sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.