514.51 Federal Act of 13 December 1996 on War Material (War Material Act, WMA)

514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB)

Art. 28 Powers of the control authorities

1 The control authorities have the right to enter and inspect the business premises of persons obliged to provide information during normal working hours without prior notice and to examine the relevant documents. They shall confiscate incriminating materiel. In the event of suspicion of an offence, more rigorous provisions of procedural law are reserved.

2 If necessary, they may in the course of their controls call in cantonal and communal police officers, the investigating authorities of the Federal Office for Customs and Border Security, and the Federal Intelligence Service.35

3 They may process personal data in accordance with the objectives of this Act. Particularly sensitive personal data may be processed only where it relates to administrative or criminal proceedings and sanctions. Additional particularly sensitive personal data may be processed only if this is indispensable for handling the individual case.

4 They are obliged to preserve professional secrecy and to take all the precautionary measures required in their field to prevent industrial espionage.

35 Amended by No I 15 of the O of 12 June 2020 on the Amendment of Legislation as a consequence of the Change in the Name of the Federal Customs Administration as part of its further Development, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2020 2743).

Art. 28 Attribuzioni degli organi di controllo

1 Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere, durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto dei documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di infrazioni.

2 Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi inquirenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, come pure dal Servizio delle attività informative della Confederazione.36

3 Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso.

4 Essi sono tenuti al segreto d’ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.

36 Nuovo testo giusta il n. I 15 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

 

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