The manufacture, brokerage, export and transit of war materiel for recipients abroad shall be authorised if this is not contrary to international law, international obligations, and the principles of Swiss foreign policy.
La fabbricazione, le attività di mediazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all’estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.