1 The federal and cantonal authorities shall grant each other easy and direct access to official geodata.
2 The Federal Council shall regulate the details of the exchange of official geodata.
3 Data exchange shall be compensated for on the basis of a flat-rate payment. The Confederation and cantons shall regulate the modalities and the assessment of the compensation payment in a public-law contract.
1 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni si accordano reciprocamente un accesso semplice e diretto ai geodati di base.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dello scambio dei geodati di base di diritto federale.
3 Lo scambio è indennizzato forfettariamente. La Confederazione e i Cantoni disciplinano in un contratto di diritto pubblico le modalità e il calcolo dei pagamenti compensativi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.