(Art. 120 para. 1 and 123 AWO)
1 The following methods and combinations thereof are approved for genotyping in production and breeding of genetically modified animals:
2 Tail biopsies are only permitted in particular cases justified by the experiment in question. Not more than 5 mm of the tail may be removed.
3 In small rodents the following methods for combined genotyping and marking are permitted:
(art. 120 cpv. 1 e art. 123 OPAn)
1 Nell’ambito della produzione e dell’allevamento di animali geneticamente modificati, sono ammessi i seguenti metodi di genotipizzazione e le loro combinazioni:
2 Le biopsie caudali sono ammesse soltanto in singoli casi motivati da ragioni riconducibili all’esperimento. La lunghezza della parte di coda amputata non può superare i 5 millimetri.
3 Nel caso di piccoli roditori sono ammesse le seguenti combinazioni di metodi di marchiatura e genotipizzazione:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.