1 The Foundation shall assume the rights and obligations that relate to the National Park and which were held by the Confederation prior to the commencement of this Act.
2 It shall in particular become party to the contracts between the Confederation and the persons with rights to the land.
3 The participation of the Swiss Academy of Sciences and of the Swiss Nature Protection League shall be regulated in an agreement with the Swiss Confederation.
1 La Fondazione assume i diritti e i doveri, relativi al Parco nazionale, spettanti alla Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2 La Fondazione surroga in particolare la Confederazione nei contratti stipulati tra quest’ultima e gli aventi diritto ai beni fondiari.
3 La partecipazione della Società elvetica di scienze naturali e della Lega svizzera per la protezione della natura è disciplinata da un contratto stipulato con la Confederazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.