1 The Federal Council may make access to genetic resources in Switzerland subject to notification or authorisation and to an agreement that regulates the utilisation of genetic resources and the sharing of benefits arising out of their utilisation.
2 The Confederation may support the conservation and sustainable use of genetic resources.
1 Il Consiglio federale può subordinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un’autorizzazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.
2 La Confederazione può sostenere la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.