Articles 18a, 18c and 18d apply to the protection of mires of outstanding beauty and national importance.
La protezione delle paludi di particolare bellezza e d’importanza nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.