In all the cases specified in Articles 7, 8 and 9, the cantonal governments shall also be consulted. The cantons shall invite the communes concerned to state their position.
27 Amended by No I of the FA of 24 March 1995, in force since 1 Feb. 1996 (AS 1996 214; BBl 1991 III 1121).
Nei casi di cui agli articoli 7, 8 e 9 deve sempre essere chiesto il parere dei governi cantonali. Questi invitano i Comuni interessati a presentare le loro osservazioni.
27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).
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