444.11 Ordinance of 13 April 2005 on the International Transfer of Cultural Property (Cultural Property Transfer Ordinance, CPTO)

444.11 Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC)

Art. 21 Data protection

(Art. 30 para. 2 CPTA)

1 In order to carry out its tasks in accordance with Article 18 letter i CPTA, the specialist service may process data relating to federal institutions and persons active in the art trade and the auction business. Data processing is governed by the federal legislation on data protection.

2 The specialist service shall not disclose data in accordance with paragraph 1 to third parties. The right to pass on data in connection with administrative and mutual legal assistance under Article 21 and 22 CPTA and as part of criminal proceedings remains reserved.

Art. 21 Protezione dei dati

(art. 30 cpv. 2 LTBC)

1 Al fine di svolgere le mansioni di cui all’articolo 18 lettera i LTBC, il Servizio specializzato può trattare dati concernenti le istituzioni della Confederazione e le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche. Il trattamento dei dati è retto dalla legislazione federale sulla protezione dei dati.

2 Il Servizio specializzato non comunica a terzi i dati di cui al capoverso 1. È fatta salva la trasmissione di dati nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria ai sensi degli articoli 21 e 22 LTBC e nel quadro di denunce penali.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.