443.1 Federal Act of 14 December 2001 on Film Production and Film Culture (Film Act, FiA)

443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)

Art. 5 Film culture

The Confederation may provide financial assistance and other forms of support for:

a.
the dissemination of film culture and for increasing film awareness;
b.
film festivals that make a significant contribution to the national or international film culture;
c.
the archiving and restoration of films;
d.
cooperation among the various sectors of the film industry;
e.
further institutions and efforts that make a significant contribution to the maintenance and development of film production and film culture in Switzerland as well as innovation in these fields;
f.
international cooperation in the film sector.

Art. 5 Cultura cinematografica

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire:

a.
la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema;
b.
i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale;
c.
l’archiviazione e il restauro di film;
d.
la collaborazione fra i vari settori della cinematografia;
e.
altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l’innovazione cinematografiche in Svizzera;
f.
la cooperazione internazionale nel settore cinematografico.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.