1 The census shall be conducted according to the new law from 2010.
2 The Federal Council shall provide the Federal Assembly with an analysis report on the 2010 census at the appropriate time. It shall present the results in the individual survey areas and evaluate the effects of the change of system.
1 Il censimento della popolazione secondo il nuovo diritto è eseguito a partire dal 2010.
2 Il Consiglio federale presenta a tempo debito all’Assemblea federale un rapporto di valutazione sul censimento della popolazione 2010. Vi espone i risultati nei singoli settori censiti e vi valuta gli effetti del cambiamento di sistema.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.