The cantons enact the implementing provisions necessary for execution. They shall inform the Federal Department of Home Affairs of these.
I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione. Essi le comunicano al Dipartimento federale dell’interno.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.