1 The use of the UID by a third party is only permitted if the UID is published in the UID register or the UID entity concerned has given its consent.
2 The UID services are responsible for data protection and data security in the maintenance and usage of the UID data.
3 The FSO takes the necessary technical and organisational measures to ensure the protection and security of data in the maintenance and usage of the UID register.
1 L’utilizzo dell’IDI da parte di terzi è ammesso unicamente se l’IDI è pubblicato nel registro IDI o l’unità IDI interessata ha dato la propria autorizzazione.
2 I servizi IDI sono responsabili della protezione e della sicurezza dei dati nell’ambito della gestione e dell’utilizzo dei dati IDI.
3 L’UST adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nell’ambito della gestione e dell’utilizzo del registro IDI.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.