The recording of any attribute not listed in Article 6 is governed by the requirements of the catalogue under Article 4 paragraph 4, provided the attribute is listed in the catalogue.
La registrazione di una caratteristica non menzionata nell’articolo 6 è retta dai requisiti del catalogo di cui all’articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.