1 The federal agencies under Article 2 paragraph 1 shall provide data to the Federal Office free of charge.
2 The Federal Council determines the data required.
1 Gli organi federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 mettono gratuitamente i dati a disposizione dell’Ufficio federale.
2 Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.