Anyone who in a survey commissioned under this Act wilfully provides false information or does not or does not properly fulfil the duty to disclose information despite receiving a reminder is liable to a fine.
Chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base alla presente legge, fornisce intenzionalmente informazioni false o, nonostante diffida, non soddisfa l’obbligo d’informazione o non lo soddisfa correttamente, è punito con la multa.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.