420.233 Ordinance of the Swiss Innovation Agency of 20 September 2017 on the Fees and other Contractual Conditions for Members of the Innovation Council and on the Remuneration of Experts (Innosuisse Remuneration Ordinance)

420.233 Ordinanza del 20 settembre 2017 dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell'innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti (Ordinanza sulle indennità di Innosuisse)

Art. 10 Handling of gifts and invitations

1 As part of their contractual relationship with Innosuisse, members of the Innovation Council and experts may not claim, receive or accept promises for any gifts or other benefits such as invitations.

2 The acceptance of customary gifts and invitations not exceeding the market value of CHF 200 shall not be regarded as a benefit within the meaning of paragraph 1 unless the member of the Innovation Council or the expert is involved in a procurement or funding process and the benefit is offered by a third party who is affected by the outcome of the procurement or funding process.

3 In the event of any doubt, the chairperson of the Board of Directors shall decide on whether benefits may be accepted.

Art. 10 Comportamento in caso di regali e inviti

1 Nel quadro del loro rapporto di lavoro con Innosuisse, i membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti non possono sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi quali inviti per sé o per altri.

2 L’accettazione conformemente all’uso sociale di omaggi in natura e inviti per un valore di mercato non superiore a 200 franchi non è considerata un vantaggio ai sensi del capoverso 1, salvo che i membri del Consiglio dell’innovazione o gli esperti partecipino a un processo di acquisto o valutazione e il vantaggio sia offerto da una terza persona interessata all’esito del processo di acquisto o valutazione.

3 In caso di dubbio sull’ammissibilità dell’accettazione di vantaggi decide il presidente del consiglio d’amministrazione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.