420.2 Federal Act of 17 June 2016 on the Swiss Innovation Agency (Innosuisse Act, SIAA)

420.2 Legge federale del 17 giugno 2016 sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI)

Art. 29 Employer of reference

1 Innosuisse shall be regarded as the employer of reference for pension recipients:

a.
who worked for CTI under previous legislation; and
b.
whose retirement, widow or disability pensions derived from the PUBLICA occupational pension plan began before this Act came into force.

2 Innosuisse shall also be considered as the employer of reference if the disability pension begins after commencement of this Act but the incident causing the disability and corresponding unfitness for work occurred prior to entry into force of this Act.

Art. 29 Datore di lavoro competente

1 Innosuisse è il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

a.
che sottostanno alla CTI secondo il diritto anteriore; e
b.
la cui rendita di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti della previdenza professionale versata da PUBLICA abbia iniziato a decorrere prima dell’entrata in vigore della presente legge.

2 Innosuisse è il datore di lavoro competente anche se la rendita d’invalidità inizia a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità è sopravvenuta prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.