1 The interdepartmental coordination committee for research shall take account of the funding agency’s principles of quality assurance when adopting its directives.
2 The federal departments shall rule on the rights to the results of research and the use thereof in the contracts or decrees on federal government research.
1 Il Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico considera per l’emanazione delle sue direttive sulla qualità della ricerca i principi della garanzia di qualità degli organi di promozione.
2 I servizi federali disciplinano nei contratti o nelle decisioni relativi alla ricerca del settore pubblico i diritti sui risultati ottenuti dalla ricerca e la loro utilizzazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.