420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Art. 25 Quality assurance and utilisation of the results of federal government research

1 The interdepartmental coordination committee for research shall take account of the funding agency’s principles of quality assurance when adopting its directives.

2 The federal departments shall rule on the rights to the results of research and the use thereof in the contracts or decrees on federal government research.

Art. 25 Qualità della ricerca e valorizzazione dei risultati della ricerca del settore pubblico

1 Il Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico considera per l’emanazione delle sue direttive sulla qualità della ricerca i principi della garanzia di qualità degli organi di promozione.

2 I servizi federali disciplinano nei contratti o nelle decisioni relativi alla ricerca del settore pubblico i diritti sui risultati ottenuti dalla ricerca e la loro utilizzazione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.