420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Art. 10 Term and purpose

1 A National Centre of Competence in Research (NCCR) has the following characteristics:

a.
it is focused on a clearly designated and thematically defined field of research of Swiss national interest;
b.
it is based in one or more home institutions and has a network of partners and partner institutions within or outside of the higher education sector.

2 Home institutions can only be higher education research centres.

3 Sole home institutions can only be institutions that can independently fulfil all of the goals of an NCCR under paragraph 4.

4 The foundation of an NCCR has the following aims:

a.
the maintenance and sustainable strengthening of Switzerland’s position in research fields of strategic importance through the promotion of research of the highest quality;
b.
the sustainable renewal and optimisation of innovative research structures through the development of additional capacity for teaching and research, the promotion of division of work and coordination between research institutes as well as international networking;
c.
the implementation of a coherent strategy for research and the transfer of knowledge and technology, the education of promising young researchers, and scientific communication.

Art. 10 Definizione e scopo

1 Un polo di ricerca nazionale (PRN) ha le seguenti caratteristiche:

a.
è un progetto di ricerca d’importanza nazionale ed è subordinato a un ambito di ricerca ben definito e tematicamente delimitato;
b.
ha sede presso una o più istituzioni ospitanti e dispone di una rete di partner e istituzioni interni o esterni al settore universitario.

2 Il ruolo di istituzioni ospitanti spetta soltanto ai centri di ricerca universitari.

3 Possono essere istituzioni ospitanti soltanto le istituzioni che dispongono delle competenze necessarie per soddisfare tutti gli obiettivi del relativo PRN secondo il capoverso 4.

4 L’istituzione di un PRN persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a.
il mantenimento e il rafforzamento duraturo della posizione della Svizzera nei settori di ricerca strategicamente importanti mediante la promozione di una ricerca ai massimi livelli;
b.
il rinnovamento duraturo e l’ottimizzazione di strutture di ricerca innovative mediante il potenziamento delle capacità di insegnamento e di ricerca, la promozione della ripartizione dei compiti e il coordinamento tra le istituzioni di ricerca, nonché il loro collegamento alle reti internazionali;
c.
l’attuazione di una strategia coerente per la ricerca, il trasferimento di sapere e tecnologie, la formazione delle nuove leve scientifiche e la comunicazione della scienza.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.