420.1 Federal Act of 14 December 2012 on the Promotion of Research and Innovation (RIPA)

420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Art. 6 Principles and missions

1 When planning federally funded activities, research bodies shall take the following into account:

a.
the freedom of research, the scientific quality of research and innovation, and the variety of scientific opinions and methods;
b.
the freedom of teaching and the close relationship between teaching and research;
c.
scientific integrity and good scientific practice.

2 When fulfilling their tasks, they encourage:

a.
the career development of promising young researchers;
b.
equal opportunities and true gender equality between men and women.

3 Furthermore, when fulfilling their tasks, they take account of:

a.
the goals of the sustainable development of society, the economy and the environment;
b.
international collaboration undertaken by other research bodies and the Confederation.

4 When promoting innovation they are attentive to their contribution to competitiveness, value creation and employment in Switzerland.

Art. 6 Principi e mandati

1 Nel pianificare la loro attività finanziata con i mezzi finanziari della Confederazione, gli organi di ricerca rispettano i seguenti principi:

a.
la libertà della ricerca, la qualità scientifica della ricerca e dell’innovazione, nonché il pluralismo di opinioni e metodi scientifici;
b.
la libertà dell’insegnamento e la stretta connessione tra insegnamento e ricerca;
c.
l’integrità scientifica e la buona prassi scientifica.

2 Nell’adempiere i loro compiti, gli organi di ricerca promuovono:

a.
le nuove leve scientifiche;
b.
le pari opportunità e la parità effettiva tra donne e uomini.

3 Nell’adempiere i loro compiti, gli organi di ricerca tengono inoltre conto:

a.
degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente;
b.
della cooperazione internazionale degli altri organi di ricerca e della Confederazione.

4 Nel promuovere l’innovazione, gli organi di ricerca provvedono inoltre affinché questa fornisca un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all’occupazione in Svizzera.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.