420.1 Federal Act of 14 December 2012 on the Promotion of Research and Innovation (RIPA)

420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Art. 51 Quality control

1 The research funding institutions and Innosuisse shall maintain a suitable quality control system for decision-making and programmes.

2 In addition, in the context of the tasks and responsibilities conferred to them, they shall periodically review the suitability of the funding instruments and the form of support.

3 Quality control in the field of policy research shall be governed by guidelines issued by the interdepartmental coordination committee for policy research. Rules in specific legislation are reserved.

Art. 51 Garanzia della qualità

1 Le istituzioni di promozione della ricerca e Innosuisse dispongono di un adeguato sistema di garanzia della qualità dei processi decisionali e dei programmi.

2 Nell’ambito dei compiti e delle competenze loro conferite, verificano inoltre periodicamente l’idoneità degli strumenti e la forma della promozione.

3 La garanzia della qualità nel campo della ricerca del settore pubblico è retta dalle direttive emanate dal comitato di coordinamento interdipartimentale per la ricerca del settore pubblico. Sono fatte salve le norme previste in leggi speciali.

 

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