420.1 Federal Act of 14 December 2012 on the Promotion of Research and Innovation (RIPA)

420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Art. 39 Repayment in the case of economic benefit and profit sharing

1 If the results of fully or partially federally-funded research are used commercially, the research funding institutions may demand:

a.
repayment of the funds they granted in proportion to the revenues earned; and
b.
an appropriate share of profits.

2 Research funding institutions shall use repaid funds for tasks assigned to them by the Confederation. They shall provide information on this in their annual reports.

Art. 39 Rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili

1 Se i risultati della ricerca finanziata in tutto o in parte dalla Confederazione sono sfruttati commercialmente, le istituzioni di promozione della ricerca possono esigere:

a.
il rimborso, proporzionale ai ricavi realizzati, dei mezzi da loro accordati; e
b.
un’adeguata partecipazione agli utili.

2 Le istituzioni di promozione della ricerca impiegano i mezzi rimborsati e le partecipazioni agli utili per i compiti loro conferiti dalla Confederazione. Riferiscono in merito nei loro rapporti annuali.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.