415.0 Federal Act of 17 June 2011 on the Prommotion of Sport and Exercise (Sport Promotion Act, SpoPA)

415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo)

Art. 7 Cooperation

1 The cantons, communes and private organisations shall participate in conducting the «Youth and Sport» programme. The Confederation may conclude service agreements.

2 The cantons shall designate an authority responsible for conducting the «Youth and Sport» programme.

Art. 7 Collaborazione

1 I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private partecipano alla realizzazione del programma Gioventù e Sport. Al riguardo, la Confederazione può concludere contratti di prestazioni.

2 I Cantoni designano un’autorità competente per la realizzazione del programma Gioventù e Sport.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.