1 The cantons, communes and private organisations shall participate in conducting the «Youth and Sport» programme. The Confederation may conclude service agreements.
2 The cantons shall designate an authority responsible for conducting the «Youth and Sport» programme.
1 I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private partecipano alla realizzazione del programma Gioventù e Sport. Al riguardo, la Confederazione può concludere contratti di prestazioni.
2 I Cantoni designano un’autorità competente per la realizzazione del programma Gioventù e Sport.
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