1 For institutional accreditation, the higher education institution or other institution within the higher education sector shall file a well-founded application to the Accreditation Council. If the requirements are fulfilled in accordance with Article 4, the Accreditation Council decides on admission and transmits the application to the accreditation agency for the assessment. If the requirements are not fulfilled, the Accreditation Council makes a non-admission decision.
2 For programme accreditation, the higher education institution or other institution within the higher education sector shall file a well-founded application to the accreditation agency. If the requirements are fulfilled in accordance with Article 5, the accreditation agency decides on admission. If the conditions are not fulfilled, the accreditation agency makes a non-admission decision. In both cases it shall notify the Accreditation Council.
3 For accreditation and renewal of accreditation the application shall be filed in good time so that the decision can be made before the accreditation or transitional period can expire (Art. 75 HEdA).
1 Per l’accreditamento istituzionale la scuola universitaria o l’altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all’articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di entrare nel merito e inoltra la documentazione da esaminare all’agenzia di accreditamento. Se le condizioni non sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di non entrare nel merito.
2 Per l’accreditamento di un programma di studio la scuola universitaria o l’altro istituto accademico presenta all’agenzia di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all’articolo 5 sono soddisfatte, l’agenzia di accreditamento entra nel merito della domanda. Se le condizioni non sono soddisfatte, l’agenzia di accreditamento decide di non entrare nel merito. Essa informa in entrambi i casi il Consiglio di accreditamento.
3 Per l’accreditamento e il riaccreditamento la domanda deve essere presentata per tempo, affinché la decisione possa essere presa prima della scadenza dell’accreditamento o del periodo transitorio (art. 75 LPSU).
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