1 The security services shall ensure respect for the house rules by enforcing the access and use regulations in buildings and on the non-public premises of the federal institute of technology or research institute concerned. They may question persons and carry out identity checks. In addition, they may stop, check and remove persons who violate the house rules or the operating regulations.
2 In order to fulfil their duties, they may process data containing information establishing the identity of a person and on violations by a person of regulations that protect persons and equipment in buildings and on the non-public premises of the two federal institutes of technology and the research institutes.
3 When delegating security tasks to a third party, the two federal institutes of technology or the research institutes shall contractually agree with the third party that the third party physically and logically separates the required data processing systems from its other data processing systems. They shall require the third party not to use the data of the two federal institutes of technology or the research institutes for any other purpose, and shall ensure that they have their own rights of access and control.
4 The security services shall pass on any information relating to criminal offences to the competent federal and cantonal police authorities.
5 The provisions on security guards under the nuclear energy legislation for federal institutes of technology or research institutes that hold a licence under the Nuclear Energy Act of 21 March 2003107 are reserved.
1 I servizi di sicurezza esercitano il diritto di polizia e applicano il regolamento sull’accesso e sull’utilizzazione negli edifici dei PF e degli istituti di ricerca interessati e nelle rispettive aree non pubbliche. Possono interrogare persone e controllare documenti di legittimazione. Possono inoltre fermare, controllare e allontanare chi viola il diritto di polizia o le prescrizioni d’esercizio.
2 Per adempiere i propri compiti possono trattare dati che permettono di accertare l’identità di una persona e dati relativi alle infrazioni di una persona alle prescrizioni per la protezione delle persone e degli impianti negli edifici dei PF e degli istituti di ricerca e nelle rispettive aree non pubbliche.
3 Se affidano i compiti dei servizi di sicurezza a terzi, i PF e gli istituti di ricerca obbligano questi ultimi per contratto a separare fisicamente e logicamente i sistemi di trattamento dei dati che utilizzano a tal scopo dagli altri sistemi di trattamento dei dati. Impongono inoltre ai terzi di non utilizzare i dati dei PF o degli istituti di ricerca per altri scopi e si riservano i diritti di informazione e di controllo.
4 I servizi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.
5 Sono fatte salve le disposizioni concernenti i corpi di guardia conformemente alla legislazione sull’energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispongono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003106 sull’energia nucleare.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.