(Art. 11 VPETA)
When establishing an adequate availability of VET programmes and branch courses, the Cantons shall take particular account of courses offered to learners free of charge by private providers.
(art. 11 LFPr)
Nel definire un’offerta di scuole professionali di base e corsi interaziendali commisurata al fabbisogno, i Cantoni tengono conto in particolare di offerte private la cui frequenza è gratuita per le persone in formazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.