(Art. 17 VPETA)
1 Cantonal authorities shall appoint examiners to organise final examinations upon completion of VET programmes. The corresponding professional organisations shall have the right to propose examiners.
2 During the qualification procedure, examiners shall write down the results, their observations and any objections raised by the candidates.
3 Candidates with disabilities shall be given the special aids or additional time that they may reasonably require.
4 In fields taught in two languages, all or part of the examination may be given in the second language.
5 The bodies responsible for organising the examination shall decide whether the candidate may be issued the corresponding upper-secondary level vocational qualification.
(art. 17 LFPr)
1 Per l’organizzazione degli esami finali della formazione professionale di base l’autorità cantonale si avvale di periti. Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro hanno un diritto di proposta.
2 I periti d’esame mettono per scritto i risultati e le loro osservazioni durante la procedura di qualificazione, comprese le obiezioni dei candidati.
3 Se, a causa di un handicap, un candidato necessita di mezzi ausiliari particolari o di più tempo, questi gli vengono adeguatamente concessi.
4 Nelle materie dispensate in due lingue, l’esame può svolgersi interamente o parzialmente nella seconda lingua.
5 Gli organi responsabili dell’organizzazione degli esami finali adottano una decisione formale sul conferimento degli attestati federali di capacità o dei certificati federali di formazione pratica.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.