1 Candidates may repeat qualification procedures no more than twice. Parts of qualification procedures that candidates have passed need not be repeated. VET ordinances may provide for stricter requirements for repeating qualification procedures.
2 Schedules for repeating qualification procedures must be arranged in such a way as to ensure that the bodies responsible for organising the qualification procedures do not incur disproportionate costs.
1 Sono ammesse al massimo due ripetizioni di procedure di qualificazione. Le parti precedentemente già superate non devono essere ripetute. Gli atti normativi in materia di formazione possono stabilire esigenze più severe per quanto concerne l’obbligo di ripetizione.
2 I termini per la ripetizione sono fissati in modo da non causare costi supplementari sproporzionati agli organi responsabili.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.