1 The Cantons shall provide funding to professional organisations in support of their efforts to sponsor branch courses and similar third-party training courses.
2 The contribution paid by companies to cover the costs of branch courses and similar third-party training courses may not exceed the total cost of the said courses.
3 The host company shall pay learner costs in relation to attendance of branch courses and similar third-party training courses.
1 I Cantoni sostengono le organizzazioni del mondo del lavoro nell’istituzione di organi responsabili dei corsi interaziendali e di altri luoghi di formazione equivalenti.
2 La partecipazione delle aziende ai costi dei corsi interaziendali e di altri luoghi di formazione equivalenti non può superare i costi integrali.
3 L’azienda di tirocinio si fa carico dei costi derivanti dalla partecipazione delle persone in formazione ai corsi interaziendali e ad altri luoghi di formazione equivalenti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.