1 The duration of a VET programme may be shortened or lengthened to accommodate especially talented learners, learners who have already undergone relevant training, learners with learning difficulties and learners with disabilities.
2 The Federal Council shall issue special provisions covering the individual tutoring of learners with learning difficulties in two-year VET programmes.
3 The Confederation may provide funding to cover the costs of individual tutoring.
1 Per persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare nonché per persone con difficoltà di apprendimento o con un handicap, la durata della formazione professionale di base può essere adeguatamente abbreviata o prolungata.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sul sostegno individuale speciale delle persone con difficoltà d’apprendimento nella formazione professionale di base su due anni.
3 La Confederazione può promuovere il sostegno individuale speciale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.