1 Where a Swiss authority is requested to serve documents, service may be effected by personal or postal delivery to the recipient.
2 The Federal Council may permit the direct service of documents from abroad to the recipient in Switzerland. It shall determine the conditions for such service.
3 Service is presumed to be effected if acceptance or refusal to accept has been confirmed in writing.
1 I documenti chiesti a un’autorità svizzera possono essere notificati mediante semplice consegna al destinatario o per mezzo della posta.
2 Il Consiglio federale può dichiarare ammissibile la notificazione di documenti provenienti dall’estero direttamente al destinatario in Svizzera. Esso disciplina le condizioni.
3 La notificazione si ha per avvenuta qualora l’accettazione o la non accettazione del documento è confermata per scritto.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.