1 The Federal Office shall issue the necessary rulings in agreement with the cantonal authorities.
2 It shall notify the requesting State of the decision as well as of the date and place of extradition.
1 L’Ufficio federale prende le disposizioni necessarie d’intesa con le autorità cantonali.
2 Esso comunica allo Stato richiedente la decisione, nonché il luogo e il tempo dell’esecuzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.