351.1 Federal Act of 20 March 1981 on International Mutual Assistance in Criminal Matters (Mutual Assistance Act, IMAC)

351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)

Art. 11f Disclosure of personal data to a third country or an international body

1 Personal data may not be disclosed to the competent authority of a State that is not linked with Switzerland through one of the Schengen association agreements (a third country) or to an international body if, as a result, the privacy of the data subject would be seriously jeopardised, in particular because of the lack of adequate protection.

2 Adequate protection is guaranteed by:

a.
the legislation of the third country, provided the European Union has confirmed this in a decision;
b.
an international agreement;
c.
specific guarantees.

3 In derogation from paragraph 1, personal data may be disclosed to the competent authority of a third country or to an international body if disclosure is necessary in the case in question:

a.
to protect the life or physical integrity of the data subject or a third party;
b.
to prevent an imminent and serious threat to the public security of a Schengen State or of a third country;
c.
to prevent, detect or prosecute a criminal offence or to execute a criminal judgment, unless overriding legitimate interests of the data subject preclude disclosure;
d.
to exercise or enforce legal rights against an authority competent to prevent, detect or prosecute a criminal offence or to execute a criminal judgment, unless overriding legitimate interests of the data subject preclude disclosure.

Art. 11f Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale

1 Non possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità dell’interessato possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una protezione adeguata.

2 Una protezione adeguata è garantita:

a.
dalla legislazione dello Stato terzo nel caso in cui l’Unione europea l’abbia constatato tramite decisione;
b.
da un trattato internazionale;
c.
da garanzie specifiche.

3 In deroga al capoverso 1, possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se ciò è necessario nel caso specifico per:

a.
proteggere la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di un terzo;
b.
prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;
c.
prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione;
d.
esercitare o far valere un diritto davanti a un’autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.