291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 73

1 The acknowledgment made abroad is recognised in Switzerland, if it is valid in the state of the child’s habitual residence, in the child’s state of citizenship, or in the state of domicile or the state of citizenship of the mother or the father.

2 Foreign decisions on the challenge of an acknowledgment are recognised in Switzerland if they were rendered in one of the states mentioned in paragraph 1.

Art. 73

1 Il riconoscimento all’estero è riconosciuto in Svizzera se valido giusta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore.

2 Le decisioni straniere in materia di contestazione del riconoscimento sono riconosciute in Svizzera se pronunciate in uno Stato di cui al capoverso 1.

 

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