291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 70

Foreign decisions relating to the declaration or contesting of a parent-child relationship are recognised in Switzerland if they were rendered in the state of the child’s habitual residence or in the child’s state of citizenship, or in the state of domicile or the state of citizenship of the mother or the father.

Art. 70

Le decisioni straniere concernenti l’accertamento o la contestazione della filiazione sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di dimora abituale o di origine del figlio o nello Stato di domicilio o di origine di un genitore.

 

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