291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 48

1 The effects of marriage are governed by the law of the state in which the spouses are domiciled.

2 If the spouses are not domiciled in the same state, the effects of marriage are governed by the law of that state of domicile with which the case has the closest connection.

3 Where the Swiss judicial or administrative authorities at the place of origin have jurisdiction pursuant to Article 47, they shall apply Swiss law.

Art. 48

1 I diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi.

2 Se i coniugi non sono domiciliati nello stesso Stato, i diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio più strettamente connesso con la fattispecie.

3 Se competenti giusta l’articolo 47, i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine applicano il diritto svizzero.

 

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