291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 41

1 The Swiss courts at the last known domicile of a missing person have jurisdiction to issue a declaration of presumed death.

2 The Swiss courts also have jurisdiction to issue a declaration of presumed death where justified by a legitimate interest.

3 The requirements for and effects of a declaration of presumed death are governed by Swiss law.

Art. 41

1 Competenti per la dichiarazione di scomparsa sono i tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio noto dello scomparso.

2 I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti per dichiarare la scomparsa qualora un interesse degno di protezione lo giustifichi.

3 Presupposti ed effetti della dichiarazione di scomparsa sono regolati dal diritto svizzero.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.