291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 190

1 The award is final from the time when it is communicated.

2 An arbitral award may be set aside only:

a.
where the sole member of the arbitral tribunal161 was improperly appointed or the arbitral tribunal improperly constituted;
b.
where the arbitral tribunal wrongly accepted or declined jurisdiction;
c.
where the arbitral tribunal ruled beyond the claims submitted to it, or failed to decide one of the claims;
d.
where the principle of equal treatment of the parties or their right to be heard in an adversary procedure were violated;
e.
where the award is incompatible with public policy.

3 As regards preliminary awards, setting aside proceedings may only be initiated on the grounds of the above paragraphs 2(a) and 2(b); the time-limit runs from the communication of the award.

4 The deadline for filing the appeal amounts to 30 days from the award being communicated.162

161 Term in accordance with No 1 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163).

162 Inserted by No 1 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163).

Art. 190a

1 Una parte può chiedere la revisione di un lodo se:

a.
ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella procedura precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
b.
da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c.
nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, un motivo di ricusa ai sensi dell’articolo 180 capoverso 1 lettera c è stato scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale e non si dispone di un altro rimedio giuridico.

2 La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere chiesta, salvo nel caso di cui al capoverso 1 lettera b.

154 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

 

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