291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 174c

Foreign judgments on avoidance claims or otherwise relating to acts prejudicial to creditors, which are closely connected with a bankruptcy decree recognised in Switzerland, shall be recognised in accordance with Articles 25–27 if they were rendered or are recognised in the state of origin of the bankruptcy decree and the defendant was not domiciled in Switzerland.

129 Inserted by No I of the FA of 16 March 2018, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 3263; BBl 2017 4125).

Art. 174a

1 Ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento si può rinunciare a eseguire una procedura di fallimento ancillare se non sono stati insinuati crediti secondo l’articolo 172 capoverso 1.

2 Se vi sono creditori con domicilio in Svizzera che hanno insinuato crediti diversi da quelli menzionati nell’articolo 172 capoverso 1, il tribunale può rinunciare a eseguire una procedura di fallimento ancillare se la procedura straniera tiene adeguatamente conto di questi crediti. Questi creditori devono essere sentiti.

3 Il tribunale può vincolare la rinuncia a condizioni e oneri.

4 Se il tribunale ha rinunciato a eseguire una procedura di fallimento ancillare, l’amministrazione straniera del fallimento può, a condizione di rispettare il diritto svizzero, esercitare tutte le competenze che le spettano secondo il diritto dello Stato in cui il fallimento è stato aperto; può in particolare trasferire beni all’estero e stare in giudizio. Queste competenze non comprendono l’esercizio di attività sovrane, l’applicazione di mezzi coercitivi o il diritto di pronunciare sulle controversie.

124 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

 

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