291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 150

1 For the purposes of this Act, a company is any organised association of persons and any organised unit of assets.

2 Simple partnerships that have not provided themselves with an organisation are governed by the provisions of this Act relating to the law applicable to contracts (Art. 116 et seq.).

Art. 149d

1 Se i beni in trust sono iscritti a nome dei trustee nel registro fondiario, nel registro del naviglio o nel registro aeronautico, l’esistenza di un rapporto di trust può essere oggetto di una menzione.

2 I rapporti di trust inerenti a diritti immateriali registrati in Svizzera sono iscritti su domanda nei rispettivi registri.

3 Se non è menzionato né iscritto, il rapporto di trust è inefficace nei confronti dei terzi in buona fede.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.