291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 147

1 A currency is defined by the law of the issuing state.

2 The effects of a currency on the extent of an obligation are governed by the law applicable to such obligation.

3 The law of the state in which payment must be made determines the currency in which the payment must be effected.

Art. 147

1 La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione.

2 Gli effetti che una moneta esplica sull’ammontare di un debito sono determinati giusta il diritto applicabile a quest’ultimo.

3 Il pagamento è fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.